Art. 14.
(Rapporti con i ricorsi giurisdizionali e amministrativi).

      1. La presentazione di una istanza al difensore civico non ha effetti sul decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi.
      2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico, né incide sui suoi poteri di intervento.
      3. Il difensore civico può segnalare agli organi di controllo eventuali vizi degli atti ad esso sottoposti.